5.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/1


SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2005

nel procedimento C-464/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Johann Gruber contro Bay Wa AG (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Art. 13, primo comma - Condizioni di applicazione - Nozione di “contratti conclusi da consumatori” - Acquisto di tegole da parte di un agricoltore per la copertura di una fattoria ad uso in parte privato ed in parte professionale»)

(2005/C 57/02)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-464/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 8 novembre 2001, pervenuta alla Corte il 4 dicembre 2001 nella causa dinanzi ad esso pendente tra, Johann Gruber e Bay Wa AG, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 20 gennaio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15 della detta convenzione, a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale;

spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all'attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l'uso professionale rivestisse solo un ruolo insignificante;

a tal fine il giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l'impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.