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19.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/26 |
Ricorso della sig.ra Cristina Asturias Cuerno contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 dicembre 2004
(Causa T-473/04)
(2005/C 45/58)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il 6 dicembre 2004 la sig.ra Cristina Asturias Cuerno, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti. Ramon García-Gallardo e Alicia Sayagués Torres, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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1. |
annullare la decisione della Commissione 26 agosto 2004, che respinge il reclamo del 27 aprile 2004; |
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2. |
riconoscere il diritto della ricorrente all'indennità di dislocazione e a tutte le altre indennità collegate; |
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3. |
condannare la convenuta alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente procedimento impugna la decisione dell'autorità amministrativa con cui le si nega il diritto a ricevere l'indennità di dislocazione.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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Errore di diritto e di valutazione dei fatti, in quanto la decisione impugnata non riconosce che il lavoro realizzato dalla ricorrente in quanto assistente parlamentare di un deputato al Parlamento europeo deve considerarsi come servizio prestato a favore di un'organizzazione internazionale, nel senso accolto dallo Statuto come eccezione al periodo di riferimento. |
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Errore manifesto di valutazione dei fatti e, in concreto, della situazione personale della ricorrente, per aver valutato e calcolato erroneamente il suo periodo di riferimento a Bruxelles, dal momento che questo era limitato a 4 anni e 11 mesi. |
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Violazione del principio di non discriminazione. A tale proposito si afferma che il fatto di non aver qualificato i servizi prestati da un assistente parlamentare come servizi prestati a favore di un'organizzazione internazionale contrasta con la prassi delle altre istituzioni comunitarie. Il principio di uguaglianza sarebbe stato violato dalla Commissione anche in quanto questa non avrebbe riconosciuto il lavoro realizzato dalla ricorrente a favore della Federazione europea delle società di credito ipotecario come servizio prestato a favore di un'organizzazione internazionale, mentre in passato la stessa Commissione avrebbe accolto tale qualificazione. |