19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/21


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2004

nella causa T-251/02, E contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Indennità giornaliera - Indennità di installazione - Rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della presa di funzioni e delle spese di trasloco - Luogo di assunzione - Artt. 4, 5, 7, 9 e 10 dell'allegato VII dello Statuto - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2005/C 45/48)

Lingua processuale: il francese

Nella causa T-251/02, E, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con domicilio in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv. ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Curall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell'AIPN 29 agosto 2001 che fissa a Bruxelles il luogo di origine e il luogo di assunzione della ricorrente e le rifiuta il beneficio dell'indennità di dislocazione, dell'indennità di installazione e dell'indennità giornaliera, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di trasloco sostenute per prendere funzioni e, dall'altro, domande di pagamento degli interessi di mora e di risarcimento danni, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, e dai sigg. A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 247 del 12.10.2002.