19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/9


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 dicembre 2004

nella causa C-516/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti - Discarica di Campolungo (Ascoli Piceno) - Direttiva 75/442/CEE modificata dalla direttiva 91/156/CEE - Artt. 4 e 8»)

(2005/C 45/17)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa C-516/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 9 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R. Amorosi e M. Konstantinidis) contro Repubblica italiana (agente: sig. I. M. Braguglia, assistito dal sig. M. Fiorilli), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti depositati nella discarica di Campolongo, situata nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e non avendo adottato le misure necessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati nella detta discarica consegni tali rifiuti ad un raccoglitore privato o pubblico, oppure ad un'impresa che effettui le operazioni previste nell'allegato II A o II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, ovvero affinché provveda egli stesso a garantirne il recupero o lo smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 8 della direttiva medesima.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 59 del 6.3.2004.