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19.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/1 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
14 dicembre 2004
nella causa C-463/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)
(«Ambiente - Libera circolazione delle merci - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Direttiva 94/62/CE - Utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali - Direttiva 80/777/CEE - Obbligo di deposito cauzionale e di ritiro per imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili»)
(2005/C 45/01)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-463/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 3 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen), sostenuta da: Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues, E. Puisais e D. Petrausch) e da: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: inizialmente sig.ra P. Ormond, successivamente sig.ra C. Jackson) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e T. Rummler, assistiti dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 dicembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Instaurando, mediante gli artt. 8, n. 1, e 9, n. 2, della Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 21 agosto 1998 (regolamento relativo alla prevenzione e al recupero dei rifiuti di imballaggi) un sistema diretto al reimpiego degli imballaggi per i prodotti che, a norma della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, devono essere imbottigliati alla fonte, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'artt. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e dell'art. 28 CE. |
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |