5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/27


Ricorso dell'Association Française des Opérateurs de Réseaux et Services de Télécommunications — AFORS Télécom contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 novembre 2004

(Causa T-456/04)

(2005/C 31/52)

Lingua processuale: il francese

Il 12 novembre 2004, l'Association Française des Opérateurs de Réseaux et Services de Télécommunications - AFORS Télécom, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv.to Olivier Fréget, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 2 agosto 2004, n. C(2004)3060, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore della France Télécom;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito di un piano diretto al riequilibro del bilancio della società francese di telecomunicazioni France Télécom, la Francia, all'epoca azionista di maggioranza di detta società, ha concesso a quest'ultima un anticipo sulla sua partecipazione al rafforzamento dei suoi fondi propri, sotto forma di una linea di credito di 9 miliardi di euro. Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato che l'anticipo in questione costituiva un aiuto di Stato. Tuttavia, con l'art. 2 di detta decisione, essa ha deciso che esso non doveva essere oggetto di misure di recupero.

La ricorrente, che sostiene di raggruppare un'ampia parte degli operatori alternativi nel campo delle telecomunicazioni in Francia, concorrenti diretti della France Télécom, ritiene di essere legittimata a chiedere l'annullamento di tale ultimo articolo. A sostegno del suo ricorso, essa sostiene innanzi tutto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione affermando di non poter fare una stima del vantaggio ottenuto dalla France Télécom attraverso le azioni e le dichiarazioni dello Stato francese. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, in quanto per il mercato sarebbe stato meno dannoso indicare un importo inferiore al valore reale del vantaggio e dei suoi effetti sulla concorrenza piuttosto che escludere qualsiasi recupero. La ricorrente sostiene poi che, ad ogni modo, la Commissione non sarebbe obbligata a fare una stima precisa dell'importo dell'aiuto.

La ricorrente fa anche valere che la Commissione non avrebbe rispettato la costante giurisprudenza in base alla quale deroghe all'obbligo di recupero degli aiuti illegittimi sono ammesse solo in presenza di circostanze eccezionali o di impossibilità assoluta. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione avrebbe ritenuto a torto che il recupero dell'aiuto violerebbe i diritti della difesa nonché il principio del legittimo affidamento.

La ricorrente afferma poi che la Commissione avrebbe violato il principio di trasparenza omettendo di sottoporre a terzi interessati, tra i quali la stessa ricorrente, alcune relazioni di esperti presentate dalla Francia, che sarebbero state determinanti per la soluzione adottata dalla Commissione.

La ricorrente ritiene inoltre che la Commissione abbia commesso uno sviamento di procedura ignorando gli obblighi imposti dalle sue stesse linee direttrici sugli aiuti alla ristrutturazione. Inoltre, secondo la ricorrente, il solo fatto di aver dichiarato un aiuto incompatibile per poi non esigerne il recupero costituirebbe di per sé uno sviamento di potere. Infine, la ricorrente fa valere la violazione dell'obbligo di motivazione.