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22.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/30 |
Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 2004
(Causa T-425/04)
(2005/C 19/64)
Lingua processuale: il francese
Il 13 ottobre 2004 la Repubblica francese, rappresentata dai suoi agenti sig. Ronny Abraham, sig. Géraud de Bergues e sig.ra Stéphanie Ramet, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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annullare integralmente la decisione della Commissione 2 agosto 2004, n. C(2004) 3060, relativa all'aiuto di Stato messo in atto dalla Francia in favore di France Télécom; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce anzitutto una violazione delle forme prescritte ad substantiam e dei diritti della difesa. Ad avviso della ricorrente, la Commissione ha fondato la propria decisione su elementi – vale a dire alcune dichiarazioni ministeriali del 12 luglio 2002 – che esulano dall'ambito della procedura come delimitato dalla decisione di avvio del procedimento. La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un'estensione del procedimento adottando una nuova decisione di avvio.
La ricorrente deduce inoltre un errore di diritto quanto alla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Secondo la ricorrente, la Commissione ha fatto un'erronea applicazione del principio dell'investitore privato avveduto in un'economia di mercato. A parere della ricorrente, posto che le dichiarazioni ministeriali non costituiscono un impegno da parte dello Stato e non possono essere qualificate come aiuto di Stato, il principio dell'investitore privato avveduto non poteva trovare applicazione. Essa reputa inoltre che la Commissione abbia erroneamente concluso nel senso dell'esistenza di un aiuto basandosi su due avvenimenti distinti, dei quali la stessa Commissione riconoscerebbe l'inidoneità, ove singolarmente considerati, ad integrare gli elementi necessari per l'attribuzione della qualifica di aiuto di Stato. Tali avvenimenti sono le dichiarazioni del luglio 2002 e il progetto del dicembre 2002 relativo ad un prestito da parte del socio azionista.
In terzo luogo la ricorrente asserisce che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che l'esame del contenuto dell'intervista del 12 luglio 2002 consentisse di concludere che si trattava di un impegno assunto dallo Stato azionista, e che esso avrebbe avuto un impatto sulla situazione dei mercati a dicembre.
Infine, la ricorrente afferma che il ragionamento seguito cela in sé contraddizioni ed insufficienze che rendono la decisione impugnata viziata da un difetto di motivazione.