22.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/3


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

30 novembre 2004

nella causa C-16/03 [domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Hovrätten över Skåne och Blekinge (Svezia)]: Peak Holding AB contro Axolin-Elinor AB (1)

(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 7, n. 1 - Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa - Immissione in commercio di prodotti nel SEE ad opera del titolare del marchio - Nozione - Prodotti proposti in vendita ai consumatori e successivamente ritirati - Vendita ad un operatore stabilito nel SEE con obbligo di immissione in commercio dei prodotti al di fuori del SEE - Rivendita dei prodotti ad un altro operatore stabilito nel SEE - Immissione in commercio nel SEE)

(2005/C 19/04)

Lingua processuale: lo svedese

Nella causa C-16/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hovrätten över Skåne och Blekinge (Svezia), con ordinanza 19 dicembre 2002, pervenuta alla Corte il 15 gennaio 2003, nel procedimento tra Peak Holding AB e Axolin-Elinor AB, già Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 30 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo, dev'essere interpretata nel senso che i prodotti contrassegnati da un marchio non possono essere considerati immessi in commercio nello Spazio economico europeo quando il titolare del marchio li abbia importati nello Spazio economico europeo al fine di venderli nel medesimo ovvero quando li abbia messi in vendita al consumo nello Spazio economico europeo, nei propri negozi ovvero in quelli di una società collegata, senza peraltro riuscire a venderli.

2)

In circostanze come quelle oggetto della controversia principale, la stipulazione, in un contratto di vendita concluso tra il titolare del marchio ed un operatore stabilito nello Spazio economico europeo, di un divieto di rivendita nel medesimo non esclude che vi sia immissione in commercio nello Spazio economico europeo ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo, e non osta, pertanto, all'esaurimento del diritto esclusivo del titolare in caso di rivendita nello Spazio economico europeo in violazione del divieto.


(1)  GU C 55 dell'8.3.2003.