8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/43


Ricorso di Manuel Simões Dos Santos contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 22 ottobre 2004

(Causa T-435/04)

(2005/C 6/84)

Lingua processuale: il francese

Il 22 ottobre 2004 il sig. Manuel Simões Dos Santos, domiciliato in Alicante (Spagna) e rappresentato dall'avv.to Antonio Creus Carreras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 7 luglio 2004, con cui è respinto il suo reclamo, nonché le decisioni 15 dicembre 2003, che fissa la somma dei punti di merito da lui accumulati, e 12 dicembre 2003, che conferma quest'ultima decisione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente controversia è stato promosso nel grado A 5 nel corso dell'esercizio di promozione 2002. In tale occasione l'AIPN lo ha informato di un saldo di 54,19 punti. Con lettera del Dipartimento delle risorse umane del 15 dicembre 2003, tuttavia, egli ha appreso che il suo monte punti al 30 settembre 2003 era pari solo a 1,5. Emergerebbe dalla detta lettera, che costituisce la decisione impugnata, che questa riduzione del punteggio sarebbe il risultato non di una trasformazione del punteggio attribuito prima dell'introduzione del nuovo sistema mediante la decisione dell'Ufficio ADM-03-35, bensì di un azzeramento completo dello stesso in applicazione della nuova regola, esposta in quest'ultima decisione, in base alla quale in seguito a una promozione si riparte da zero.

A sostegno delle sue allegazioni il ricorrente fa valere innanzi tutto la violazione dei principi di legalità, di certezza del diritto e di irretroattività, in quanto nella fattispecie non sussisterebbero circostanze eccezionali che possano giustificare l'azzeramento del saldo dei punti già riconosciuti al dipendente e ai quali egli aveva diritto in applicazione del regime all'epoca in vigore.

Il ricorrente lamenta altresì la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del divieto di discriminazione e dell'obbligo di motivazione.