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8.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/41 |
Ricorso del sig. Walter Parlante contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 ottobre 2004
(Causa T-432/04)
(2005/C 6/81)
Lingua processuale: il francese
Il 22 ottobre 2004, il sig. Walter Parlante, residente in Enghien (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione, adottata dall'APN il 5 luglio 2004, di rigetto del reclamo del ricorrente datato 26 febbraio 2004, con cui egli censurava la decisione di rifiutargli il beneficio della promozione dal grado C2 al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003; |
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qualora necessario, annullare anche la decisione originaria, adottata dall'APN nel dicembre 2003, con cui al ricorrente viene rifiutata la promozione dal grado C2 al grado C1, per l'esercizio di promozione 2003; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 45 dello Statuto, una violazione del principio di non discriminazione ed un manifesto errore di valutazione. Secondo il ricorrente, il nuovo procedimento di nomina non garantisce più un esame comparativo corretto ed equo dei meriti individuali dei dipendenti poiché l'esame viene effettuato solo in comparazione con gli altri dipendenti della medesima direzione generale.
Il ricorrente sostiene inoltre che l'art. 12 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto viola l'art. 45 dello Statuto e costituisce una discriminazione in quanto, durante l'esercizio 2003, a taluni dipendenti sono stati attribuiti punti di precedenza complementari solo perché nel 2002 sono stati proposti per una promozione senza venire effettivamente promossi.
Il ricorrente fa valere anche una violazione del principio di legittimo affidamento.