8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/38


Ricorso della EnBW Energie Baden-Württemberg AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 settembre 2004

(Causa T-387/04)

(2005/C 6/75)

Lingua processuale: il tedesco

Il 27 settembre 2004 la EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe (Germania), rappresentata dagli avv.ti C.-D. Ehlermann, M. Seyfarth, A. Gutermuth e M. Wissmann, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'art. 231 del Trattato CE, la decisione della Commissione 7 luglio 2004, sul piano nazionale di ripartizione delle quote di emissione de gas a effetto serra, comunicata alla Germania conformemente alla direttiva 2003/87/CE (1);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società tedesca del settore energetico. A decorrere dal 1o gennaio 2005 essa è soggetta al sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, dato che le centrali da essa gestite emettono tali gas.

La ricorrente impugna la decisione della commissione che conferma, ad eccezione di alcuni elementi non rilevanti nel caso di specie, il piano nazionale di ripartizione delle quote di emissioni di gas a effetto serra comunicato dalla Germania. In particolare, la ricorrente contesta una norma transitoria contenuta nel piano, secondo cui il gestore di una centrale che chiude uno stabilimento e lo sostituisce con un altro è obbligato a trasferire per quattro anni le quote che aveva ricevuto per lo stabilimento chiuso. Secondo la ricorrente ciò conduce ad un'eccessiva emissione di quote che realizza la fattispecie degli aiuti vietata dall'art. 87, n. 1, CE e non è giustificata. La diversa valutazione della convenuta nella decisione impugnata sarebbe viziata da errori evidenti di motivazione e non lascerebbe trasparire una sufficiente conoscenza dei dati di fatto. Di conseguenza, la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 87, n. 3, CE e con l'art. 88, n. 2, CE.

La convenuta avrebbe inoltre omesso, in violazione dell'art. 88, n. 2, CE, di avviare un procedimento formale per aiuti di Stato, pur avendo dovuto avere dubbi consistenti sulla compatibilità di tale norma con il Trattato CE.

La decisione impugnata sarebbe poi in contrasto con l'art. 9, n. 3, e con il criterio 5 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, dato che l'eccesso di quote di emissione rappresenta una preferenza ingiustificata per i concorrenti della ricorrente, i quali vedono la propria posizione rafforzata dal fatto che imprese come la ricorrente, costrette da obblighi legali a chiudere i propri stabilimenti nel futuro prossimo, vengono illegittimamente svantaggiate.

La decisione impugnata è infine in contrasto con l'art. 253 a causa di diversi, gravi errori di motivazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 pag. 32).