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8.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/36 |
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
27 settembre 2004
nella causa T-108/04, Nikolaus Steininger contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Rapporto di evoluzione della carriera - Riduzione dei punti di merito - Non luogo a provvedere)
(2005/C 6/71)
lingua processuale: il francese
Nella causa T-108/04, Nikolaus Steininger, funzionario della Commissione, con sede a Bruxelles, rappresentato dal sig. N. Lhoest, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Berardis-Kayser e sig. H. Kraemer, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione che riduce i punti di merito attribuiti al ricorrente per il periodo di valutazione 2001–2002, il 27 settembre 2004 il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bialecka, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
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2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente. |