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8.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/33 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
26 ottobre 2004
nella causa T-207/02: Nicoletta Falcone contro Commissione delle Comunità europee (1)
(«Dipendenti - Concorso generale - Non ammissione alla prova scritta a seguito del risultato ottenuto nella fase di preselezione - Pretesa illegittimità del bando di concorso»)
(2005/C 6/65)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-207/02, Nicoletta Falcone, candidata al concorso COM/A/10/01, rappresentata dall'avv. M. Condinanzi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda diretta all'annullamento della decisione 2 maggio 2002 della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01 di escludere la ricorrente dalla prova scritta successiva ai test di preselezione per non avere essa ottenuto un punteggio sufficiente per figurare tra i candidati che hanno ottenuto i 400 migliori risultati, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente di sezione, A.W.H. Meij e N. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 26 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario. |