8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Audiencia Provincial de Malaga (Prima Sezione) con ordinanza 8 luglio 2004, nel ricorso proposto dal sig. G. Francesco Gasparini e altri contro l'ordinanza di avvio del procedimento abbreviato 21 novembre 2003

(Causa C-467/04)

(2005/C 6/57)

Lingua processuale: lo spagnolo

Con ordinanza 8 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 4 novembre 2004, nel ricorso proposto dal sig. G. Francesco Gasparini e altri contro l'ordinanza di avvio del procedimento abbreviato 21 novembre 2003,

l'Audiencia Provincial de Malaga, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se la valutazione della prescrizione di un reato da parte dei giudici di uno Stato membro sia vincolante per i giudici degli altri Stati membri;

2)

se l'assoluzione di un imputato per un reato, in ragione della prescrizione dello stesso, produca effetti favorevoli per gli imputati in un altro Stato membro, qualora i fatti siano identici, o, in altri termini, se si possa affermare che la prescrizione favorisca anche gli imputati in un altro Stato membro per fatti identici;

3)

se, qualora i giudici penali di uno Stato membro dichiarino che l'origine extracomunitaria di una merce agli effetti di un reato di contrabbando non è dimostrata, e assolvano gli imputati, i giudici di un altro Stato membro possano estendere l'indagine per dimostrare che la merce per cui non è stata pagata la tariffa doganale proviene da uno Stato membro esterno alla Comunità.

Quanto al concetto di merce in libera pratica, questo giudice chiede l'interpretazione dell'art. 24 del Trattato della Comunità europea con riguardo alla seguente questione:

Quando un giudice penale di uno Stato membro abbia dichiarato che non è dimostrato che la merce sia stata introdotta illecitamente nel territorio comunitario o che il reato di contrabbando è prescritto,

a)

se la detta merce possa essere considerata in libera pratica nel resto del territorio comunitario;

b)

se la commercializzazione in un altro Stato membro, successiva all'importazione nello Stato comunitario in cui è stata pronunciata l'assoluzione, debba essere considerata una condotta autonoma e quindi sanzionabile o, invece, una condotta intrinseca all'importazione.