8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main con ordinanza 11 ottobre 2004 nel procedimento Fidium Finanz AG contro Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Causa C-452/04)

(2005/C 6/52)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 11 ottobre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 ottobre 2004, nel procedimento Fidium Finanz AG contro Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se un'impresa stabilita in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, nella fattispecie la Svizzera, nell'esercizio della sua attività professionale di concessione di crediti a persone residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, nella fattispecie la Repubblica federale di Germania, possa invocare nei confronti di tale Stato membro e nei confronti dei provvedimenti delle autorità o dei giudici di questo la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 56 CE, oppure se la preparazione, la fornitura e l'esecuzione di tali servizi finanziari rientrino solo nella libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e seg. CE;

2)

se un'impresa stabilita in uno Stato non facente parte dell'Unione europea possa invocare la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56 CE quando concede crediti a titolo professionale o prevalentemente a persone residenti nell'Unione europea, e la sua sede si trovi in uno Stato in cui per l'accesso a tale attività commerciale e per il suo esercizio non è soggetta né al requisito di un'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità statale di tale Stato né al requisito della sorveglianza corrente della sua attività commerciale secondo modalità a cui sono abitualmente soggetti gli enti creditizi nell'Unione europea e in particolare nella Repubblica federale di Germania, oppure se il fatto di invocare la libera circolazione dei capitali costituisca in un caso del genere un abuso di diritto;

se una tale impresa con riferimento al diritto comunitario possa essere equiparata alle persone e alle imprese stabilite sul territorio dello Stato membro in questione quanto al requisito di autorizzazione, nonostante essa non abbia la sede e nemmeno una succursale in tale Stato membro;

3)

se una normativa secondo cui la concessione a titolo professionale di crediti da parte di un impresa stabilita in uno Stato non facente parte dell'Unione europea a persone residenti nell'Unione europea è assoggettata al rilascio di un'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiedono i beneficiari del credito pregiudichi la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 56 CE;

Se a tal proposito sia decisivo se un'attività di concessione di crediti a titolo professionale non autorizzata costituisca una fattispecie di reato o una semplice irregolarità;

4)

se il requisito menzionato nella questione sub 3 dell'autorizzazione preventiva sia giustificato dall'art. 58, n. 1, lett. b), CE, in particolare con riferimento:

alla tutela dei beneficiari dei crediti da obblighi contrattuali e finanziari nei confronti di persone, la cui affidabilità non sia stata preventivamente controllata;

alla tutela di tali persone da imprese o persone che non operano in modo regolare dal punto di vista della contabilità e degli obblighi di consulenza e informazione nei confronti dei clienti ad essi incombenti in virtù di disposizioni generali;

alla tutela di tali persone da pubblicità inadeguata o abusiva;

alla garanzia di una dotazione finanziaria sufficiente dell'impresa che concede i crediti;

alla tutela del mercato dei capitali da una concessione incontrollata di grandi fidi,

alla tutela del mercato dei capitali e della società in generale da atti criminali, quali in particolare quelli oggetto della normativa sulla lotta al riciclaggio del denaro sporco o al terrorismo;

5)

se sia coperta dall'art. 58, n. 1, lett. b), CE l'elaborazione di un requisito di autorizzazione ai sensi della questione sub 3, requisito di per sé ammissibile dal punto di vista del diritto comunitario, secondo cui il rilascio di un'autorizzazione presuppone obbligatoriamente che l'amministrazione principale dell'impresa o perlomeno una succursale della stessa si trovino nello Stato membro interessato per

consentire un controllo reale ed effettivo, vale a dire anche rapido e improvviso, delle procedure e delle operazioni commerciali da parte degli organi dello Stato membro interessato;

rendere comprensibili le procedure e le operazioni commerciali mediante documenti disponibili o da tenere a disposizione nello Stato membro;

avere accesso ai soggetti personalmente responsabili nel territorio dello Stato membro,

garantire o perlomeno facilitare la soddisfazione dei diritti finanziari dei clienti dell'impresa all'interno dello Stato membro.