8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 6/12


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 novembre 2004

nella causa C-126/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici - Servizi di trasporto dei rifiuti - Procedura non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara - Contratto concluso da un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un'attività economica soggetta alla concorrenza - Contratto concluso da un'amministrazione aggiudicatrice al fine di poter presentare un'offerta in una procedura di aggiudicazione di appalto - Prova della capacità del prestatore - Possibilità di far valere le capacità di un terzo - Subfornitura - Conseguenze di una sentenza che accerta un inadempimento»)

(2005/C 6/21)

Lingua processuale: il tedesco

Nella causa C-126/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 20 marzo 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. K. Wiedner) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. W.-D. Plessing, assistito dall'avv. H.-J. Prieß), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts e K. Schiemann, giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 18 novembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Poiché l'appalto relativo al trasporto dei rifiuti a partire dai punti di scarico nella regione di Donauwald sino alla centrale termica di Monaco Nord è stato attribuito dal comune di Monaco di Baviera in violazione delle regole di procedura previste all'art. 8 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, di tale direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 146 del 21.6.2003.