18.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/24


Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 ottobre 2004

(Causa T-414/04)

(2004/C 314/57)

Lingua processuale: il tedesco

L'11 ottobre 2004 la Repubblica federale di Germania, rappresentata da C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. C. von Donat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, comunicata con lettera della Generaldirektion Regionalpolitik (Direzione generale della politica regionale) 9 agosto 2004, là dove riduce il contributo comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo RESIDER II Renania del Nord-Westfalia 1995-1999 (FESR nr. 94.02.10.036)/ARINCO nr. 94.DE.16.051) a EUR 72.794.851,67 e rifiuta alle autorità tedesche il pagamento della quota residua di EUR 2.268.988,33;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo comunitario proveniente dal Fondo strutturale FESR al programma operativo RESIDER-II Renania del Nord-Westfalia 1995-1999 (FESR nr. 94.02.10.036/ARINCO nr. 94.DE.16.051) a EUR 72.794.851,67 e rifiutato alle autorità tedesche il pagamento della quota residua di EUR 2.268.988,33. Motivo della riduzione è una sottoesecuzione del programma quanto ad alcune misure e una sovraesecuzione quanto ad altre rispetto al piano finanziario indicativo del programma. La compensazione tra misure più e meno eseguite non è avvenuta nell'ambito dei rispettivi punti forti del programma, bensì nell'ambito del contributo FESR al programma nel suo complesso.

A fondamento del ricorso la Repubblica federale di Germania adduce anzitutto che, in conformità dell'art. 24 del regolamento 4253/88 (1), è possibile una riduzione del contributo solo se risulta una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura. Secondo la ricorrente, le ridistribuzioni effettuate non integrano una modifica di tale importanza.

Nel caso in cui le suddette ridistribuzioni andassero considerate importanti, la ricorrente fa valere che la Commissione ha già dato la sua approvazione a mezzo degli «Orientamenti in materia di chiusura finanziaria degli interventi operativi del periodo di programmazione 1994-1999 del Fondo strutturale» [SEC (1999) 1316 def.].

La ricorrente lamenta altresì un errore di valutazione della Commissione, che non avrebbe minimamente esercitato il suo potere discrezionale, nonché una carenza di motivazione della decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).