18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/19 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
21 ottobre 2004
nella causa T-49/03, Gunda Schumann contro Commissione delle Comunità europee (1)
(Dipendenti - Concorso generale - Prove di preselezione - Annullamento di un quesito a risposta multipla - Principio di proporzionalità - Violazione del bando di concorso)
(2004/C 314/48)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa T-49/03, Gunda Schumann, residente in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. Y. Bock, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della commissione esaminatrice del concorso generale COM/A/11/01 di non ammettere la ricorrente alle prove d'esame che seguono le prove di preselezione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig. P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 21 ottobre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 19 luglio 2002. |
2) |
Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 4 giugno 2002. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |