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18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 314/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landesgericht Innsbruck con ordinanza 30 settembre 2004 nel procedimento VAV Versicherungs AG contro Autohaus Ostermann GmbH
(Causa C-447/04)
(2004/C 314/10)
Con ordinanza 30 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 ottobre 2004, nel procedimento VAV Versicherungs AG contro Autohaus Ostermann GmbH, il Landesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se l'art. 4, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (1), debba essere interpretato nel senso che l'impresa di assicurazioni contro cui è stato fatto valere il diritto al risarcimento ha sempre a disposizione, anche di fronte ad una situazione semplice in fatto e in diritto, un termine di gestione di tre mesi, oppure nel senso che questa disposizione configura una semplice «norma che fissa una scadenza» la quale non impedisce di esperire anteriormente un'azione giudiziale nei confronti dell'impresa assicurativa, previa assegnazione di un termine di pagamento «appropriato» che scada anche prima del termine di tre mesi.
(1) GU L 181, pag. 65.