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4.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 300/51 |
Ricorso di Benito Latino contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 4 ottobre 2004
(Causa T-409/04)
(2004/C 300/99)
Lingua processuale: il francese
Il 4 ottobre 2004, il sig. Benito Latino, residente a Lauzun (Francia), rappresentato dall'avv. Juan Ramón Iturriagagoitia, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il referto medico 6 maggio 2002, notificato l'11 novembre 2003 e ricevuto il 15 novembre 2003 dal ricorrente. |
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annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2003, ricevuta il 15 novembre 2003, nella parte relativa all'invalidità permanente parziale del 5 % riconosciuta al ricorrente e nella parte relativa all'addebito al ricorrente di talune spese e onorari dei membri della commissione medica, |
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condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese ed onorari della commissione medica, |
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condannare la Commissione all'integrale pagamento degli onorari e delle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, ex dipendente della Commissione, il quale ha lavorato nell'edificio Berlaymont a Bruxelles dal 1969 al 1991, ha chiesto, nel 1994 il riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia respiratoria legata all'esposizione all'amianto che egli sosteneva di aver subito. Una prima decisione della Commissione in risposta a tale domanda riconosceva l'origine professionale della sua malattia e fissava al 5 % la percentuale d'invalidità, è stata annullata dal Tribunale nell'ambito della causa T-300/97 (1) proposta dal ricorrente.
In seguito alla sentenza citata, la Commissione ha convocato nuovamente la commissione medica e successivamente all'adozione da parte di quest'ultima di un nuovo referto medico in data 6 maggio 2002, ha adottato la decisione impugnata.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa innanzi tutto valere che il referto a maggioranza della commissione medica violerebbe l'art. 73 dello Statuto in quanto non terrebbe conto del referto dissidente. Per di più, tale referto non soddisfarebbe le condizioni stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale e conterebbe valutazioni contraddittorie e incomprensibili.
La ricorrente fa inoltre valere la violazione degli artt. 3, 17 e 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, del terzo paragrafo dell'allegato a tale ultima normativa e degli artt. 381 – 383 e 387 e segg. della tabella ufficiale belga delle invalidità. Egli fa anche valere il difetto di obiettività della commissione medica, nonché l'asserita ostilità nei suoi confronti di due membri della medesima. Secondo il ricorrente, dovrebbe essere costituita una nuova commissione medica nel rispetto del diritto della difesa.
(1) Comunicata nella GU 1988 C 41, pag. 23.