4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/34


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato l'8 ottobre 2004

(Causa C-433/04)

(2004/C 300/65)

L'8 ottobre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno del Belgio, obbligando i committenti e le imprese che scelgono come partner contrattuali soggetti stranieri non registrati in Belgio, a trattenere il 15 % dell'importo dovuto per i lavori effettuati e imponendo agli stessi committenti ed alle stesse imprese una responsabilità solidale per debiti tributari dei loro partner contrattuali non registrati in Belgio, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 49 e 50 CE,

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa nazionale nel settore edilizio che impone ai committenti ed alle imprese di trattenere, su ogni pagamento effettuato alle loro controparti non registrate in Belgio, il 15 % dell'importo fatturato e di versarlo alle autorità belghe, pena un'ammenda, al fine di garantire il pagamento o la riscossione dei tributi eventualmente dovuti da tali partner contrattuali, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, quale prevista dagli artt. 49 e 50 CE. Allo stesso modo, costituisce una violazione degli artt. 49 e 50 CE la responsabilità solidale dei committenti e delle imprese per i debiti tributari dei loro partner contrattuali non registrati, che ammonta fino al 35 % del prezzo totale dei lavori, IVA esclusa.

Tali normative sono tali da dissuadere le imprese ed i committenti dal rivolgersi a partner contrattuali non registrati in Belgio. Infatti, l'applicazione automatica della responsabilità solidale dei committenti e delle imprese per i debiti tributari dei loro partner contrattuali non rispetta il principio di proporzionalità e comporta una violazione illegittima del diritto di proprietà e dei diritti della difesa di tale committenti e di tali imprese. Infatti, la responsabilità solidale del committente e dell'impresa sorge automaticamente, senza che l'amministrazione debba provare l'esistenza di una colpa o di una complicità a capo del committente o dell'impresa. Inoltre, essa può estendersi a debiti tributari relativi a lavori che il partner contrattuale ha effettuato per altri. Per quanto riguarda l'obbligo di ritenuta, esso è sanzionato con un'ammenda che ammonta al doppio dell'importo da trattenere.

Tali normative costituiscono inoltre un reale ostacolo per i soggetti non registrati che vogliono prestare i loro servizi in Belgio. Infatti, essi devono accettare di ricevere il prezzo fatturato diminuito del 15 % anche se essi non hanno alcun debito tributario a cui tale ritenuta possa essere imputata e, inoltre, possono recuperare tale somma solo dopo un certo periodo di tempo, presentando una domanda di restituzione.

Tali misure non possono essere considerate oggettivamente giustificate. Innanzi tutto, nella maggior parte dei casi, un prestatore avente sede in un altro Stato membro non è debitore delle imposte previste da tali normative. Inoltre, in situazioni specifiche in cui i tributi andrebbero pagati o riscossi in Belgio, il meccanismo creato da tali disposizioni deve essere considerato sproporzionato a causa del suo carattere generale.

Infine, la possibilità di registrazione non giustifica gli obblighi di ritenuta e di responsabilità solidale. Infatti, la procedura di registrazione, che va ben oltre la mera comunicazione alle autorità belghe, comporta che tale registrazione non costituisca una valida alternativa per le imprese non aventi sede in Belgio che vogliono esercitare la loro libertà di prestare occasionalmente i loro servizi in Belgio. Il requisito della registrazione priva di qualsiasi efficacia pratica le disposizioni del Trattato destinate a garantire la libera prestazione dei servizi.