4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/23


SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

21 ottobre 2004

nella causa C-477/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)

(«Inadempimento da parte di uno Stato - Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE - Ferrovie comunitarie - Sviluppo - Licenze delle imprese ferroviarie - Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l'utilizzo per l'infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza - Mancata trasposizione entro il termine stabilito»)

(2004/C 300/47)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C 477/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE presentato il 17 novembre 2003 Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Schmidt e sig. W. Wils) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma) la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e U. Lõhmus (relatore), giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 21 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tali direttive.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 21 del 24.1.2004.