4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 300/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

5 ottobre 2004

nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01 (domande di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Lörrach): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (1)

(Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104/CE - Ambito di applicazione - Operatori del soccorso che accompagnano le ambulanze nell'ambito di un servizio di soccorso organizzato dal Deutsches Rotes Kreuz - Portata della nozione di «trasporti stradali» - Durata massima dell'orario lavorativo settimanale - Principio - Effetto diretto - Deroghe - Presupposti)

(2004/C 300/03)

Lingua processuale: il tedesco

Nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, presentate dall'Arbeitsgericht Lörrach (Germania), con decisioni del 26 settembre 2001, pervenute in cancelleria il 12 ottobre 2001, nelle cause Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

a)

Gli artt. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e 1, n. 3, direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che l'attività degli operatori del soccorso, esercitata nell'ambito di un servizio di soccorso medico d'urgenza come quello di cui si tratta nelle cause principali, rientrano nella sfera di applicazione delle dette direttive.

b)

La nozione di «trasporti stradali» ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 93/104 deve essere interpretata nel senso che essa non riguarda l'attività di un servizio di soccorso medico d'urgenza, anche qualora questa consista, perlomeno in parte, nell'utilizzo di un veicolo e nell'accompagnamento del paziente durante il tragitto verso l'ospedale.

2)

L'art. 18, n. 1, lett. b), sub i), primo trattino, della direttiva 93/104 deve essere interpretato nel senso che esso esige un'accettazione esplicitamente e liberamente espressa da parte di ogni singolo lavoratore affinché il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore, quale previsto all'art. 6 della direttiva, sia valido. A tal fine, non è sufficiente che il contratto di lavoro dell'interessato faccia riferimento a un contratto collettivo che consente tale superamento.

3)

L'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in relazione ai periodi di permanenza obbligatoria («Arbeitsbereitschaft») garantiti da operatori del soccorso nell'ambito di un servizio di soccorso medico di urgenza di un organismo quale il Deutsches Rotes Kreuz, ha l'effetto di consentire, eventualmente per mezzo di un contratto collettivo o di un accordo aziendale fondato su tale contratto, un superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore fissato dalla detta disposizione;

tale disposizione soddisfa tutte le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto;

il giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, nell'applicare le norme del diritto interno adottate al fine dell'attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva deve prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito. Nelle cause principali, il giudice del rinvio, quindi, deve fare tutto ciò che rientra nella sua competenza per evitare il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale fissato in 48 ore in virtù dell'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104.


(1)  GU C 3 del 5.1.2002.