20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/27


Ricorso di J. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 settembre 2004

(Causa T-379/04)

(2004/C 284/53)

Lingua processuale: l'italiano

Il 17 settembre 2004, J., con l'avvocato Carlo Forte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'Autorità Investita del Potere di Nomina del 10/6/2004 con la quale sono stati rigettati i ricorsi presentati dalla ricorrente avverso le decisioni della medesima Autorità del 31/10/2003 e del 10/12/2003 con le quali, rispettivamente, non le sono state riconosciute la indennità di dislocamento e la indennità di prima sistemazione e le è stata richiesta la restituzione delle somme a tale titolo ricevute non riconoscendo applicabili gli articoli 4, par. 1, lettera a), ultima frase del secondo trattino, allegato VII, 5, paragrafo 1, allegato VII e 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee;

annullare le citate decisioni della medesima Autorità del 31/10/2003 e del 10/12/2003;

ordinare ogni misura atta a reintegrare la ricorrente dei suoi diritti, ivi compreso il pagamento degli interessi moratori;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, che prima di accettare un posto di agente temporaneo alla Commissione presso la Direzione Generale Ricerca era stata impiegata con la qualifica di ricercatrice nella sede di Bruxelles del Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR), si oppone al rifiuto della convenuta di riconoscerle il beneficio dell'indennità di dislocazione e di prima sistemazione.

La posizione della convenuta riposa sulla considerazione che il CNR, che non potrebbe inserirsi nella struttura della Pubblica Amministrazione, dovrebbe escludersi dall'ambito di attività dello Stato italiano, di cui non rappresenterebbe né la volontà né gli interessi diretti.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fà valere innanzitutto la falsa applicazione dell'articolo 4, primo paragrafo, lettera a), secondo trattino, e dell'articolo 5, primo paragrafo, dell'allegato VII dello Statuto, nella misura in cui il suo status di funzionaria statale dovrebbe consentire di riconoscere le indennità negate. Tale sarebbe stata anche l'interpretazione del Ministero belga degli Affari Esteri che ha rilasciato alla ricorrente la «Carte d'identité spéciale», indicando come posizione «Fonctionnaire italienne en mission officielle en Belgique».

Viene precisato a questo riguardo che il CNR risulta essere una persona giuridica di diritto pubblico cui l'ordinamento statale attribuisce una sfera di competenza (appartenente al potere centrale), dei mezzi materiali e struttura organizzativa, costituita appunto dai dipendenti pubblici e dalle norme ad essi applicabili.

La ricorrente fà anche valere la violazione, al suo riguardo, dell'articolo 85 dello Statuto.