20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/14


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 settembre 2004

nella causa T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL contro Commissione delle Comunità europee (1)

(«Trattato CECA - Concorrenza - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di travi - Imputabilità del comportamento infrattivo - Ammenda - Ricorso - Rinvio al Tribunale»)

(2004/C 284/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Nella causa T-156/94, Siderúrgica Aristrain Madrid SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dai sigg. A. Creus Carreras e N. Lecalle Mangas, avocats, con domicilio eletto in Bruxelles, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Curral e W. Wils, assistiti dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J.J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1), il Tribunale (Seconda sezione ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, vicecancelliere, ha pronunciato, il 14 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei, è fissato in EUR 2 540 000.

2)

A carico della ricorrente viene posto il 35 % delle spese esposte da lei e dalla convenuta nell'ambito, da un lato, dei procedimenti proposti dinanzi al Tribunale, inclusa la domanda di provvedimenti urgenti, e, dall'altro, del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. A carico della convenuta viene posto il 65 % delle spese esposte da lei e dalla ricorrente nell'ambito dei medesimi procedimenti.


(1)  GU C 146 del 28.5.2004.