20.11.2004   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail di Bruxelles (Diciassettesima Sezione) con sentenza 8 settembre 2004, nel procedimento Gérarld De Cuyper contro Office national de l'emploi

(Causa C-406/04)

(2004/C 284/21)

Con sentenza 8 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 settembre 2004, nel procedimento Gérarld De Cuyper contro Office national de l'emploi, il Tribunal du travail di Bruxelles (Diciassettesima Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l'obbligo di risiedere effettivamente in Belgio, al quale l'art. 66 del regio decreto 25 novembre 1991, recante disciplina della disoccupazione, subordina la concessione delle indennità, applicato ad un disoccupato con più di 50 anni che fruisce, ai sensi dell'art. 89 del detto regio decreto, di una dispensa dall'obbligo di timbratura implicante l'esenzione dal requisito della disponibilità sul mercato del lavoro, costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini europei dagli artt. 17 e 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Se tale obbligo di residenza nel territorio dello Stato competente per la concessione delle indennità di disoccupazione, giustificato, nel diritto interno, dalle esigenze del controllo sull'osservanza dei requisiti di legge per la concessione dell'indennità ai disoccupati, sia conforme al requisito della proporzionalità, che deve essere rispettato nel perseguimento di tale obiettivo di interesse generale, visto che il detto obbligo costituisce una limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini europei dagli artt. 17 e 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Se tale obbligo di residenza sortisca l'effetto di creare una discriminazione tra i cittadini europei che hanno la nazionalità dello Stato membro competente ad assicurare la concessione delle indennità di disoccupazione, in quanto, in base al detto obbligo, tale diritto viene riconosciuto a coloro che non esercitano i loro diritti di libera circolazione e di soggiorno sanciti dagli artt. 17 e 18 del Trattato, ma negato, per l'effetto dissuasivo che tale restrizione comporta, a coloro che intendono esercitare i detti diritti».