6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/33 |
Ricorso del sig. Günter Wilms contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 2004
(Causa T-328/04)
(2004/C 273/64)
Lingua processuale: il francese
Il 3 agosto 2004, il sig. Günter Wilms, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l'elenco dei promossi del 27 novembre 2003 nella misura in cui non include il nominativo del ricorrente o, in subordine, l'elenco dei promuovibili del 13 novembre 2003, nella misura in cui non include il nominativo del ricorrente data l'attribuzione di un numero insufficiente di punti di priorità supplementari; |
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annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico, adottata ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto del personale, di attribuirgli un solo punto di priorità nell'ambito della direzione generale e esclusivamente quattro punti di priorità con riguardo al periodo di promozione 2003; |
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annullare la decisione dell'Autorità investita del potere di nomina, adottata in forza dell'art. 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45, di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale «Comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione» con riguardo al periodo di promozione 2003; |
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annullare la decisione implicita dell'AIPN di respingere il «ricorso» del ricorrente del 14 luglio 2003, proposto dinanzi al Comitato di promozione, relativo all'attribuzione dei punti di priorità nell'ambito del servizio giuridico e all'assegnazione dei punti di priorità per incarichi supplementari; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli 4 punti di priorità costituisce una violazione dell'art. 45 dello Statuto, dell'art. 6, n. 4, lett. a), delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto, del principio di vocazione alla carriera, e altresì un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente invoca inoltre una violazione dell'art. 6, n. 3, lett. a), delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto e del principio della vocazione alla carriera, combinato al principio di parità di trattamento. In terzo luogo lo stesso deduce lo sviamento di potere.
Inoltre, a giudizio del ricorrente, la decisione dell'AIPN di non attribuirgli punti di priorità per incarichi supplementari è illegittima in quanto costituisce una violazione dell'art. 9, nn. 1 e 2, nonché dell'allegato 1 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 45 dello Statuto e del principio di parità di trattamento.
Da ultimo, il ricorrente invoca l'illegittimità della decisione emanata dall'AIPN di non assegnargli punti di promozione supplementari in seguito al suo ricorso dinanzi al Comitato di promozione per il fatto che tale decisione non è sufficientemente motivata.