6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/30


Ricorso di Vladimir Bouček contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 agosto 2004

(Causa T-318/04)

(2004/C 273/59)

Lingua processuale: il tedesco

Il 4 agosto 2004 il sig. Vladimir Bouček, Praga (Repubblica ceca), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. Rappresentante del ricorrente: sig.a Libuse Krafftova.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la comunicazione del 29.3.2004 avente ad oggetto la sua mancata ammissione alle prove scritte della procedura di selezione bandita in GU C 120 A/13;

ripristinare a suo favore la situazione precedente la comunicazione del 29.3.2004 suddetta;

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato alla procedura di selezione EPSO/A/2/03 per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori aggiunti (A8) ambosessi di cittadinanza ceca. Ai termini della comunicazione relativa alla procedura di selezione la candidatura doveva essere avanzata via Internet. Con la decisione impugnata la candidatura del ricorrente è stata respinta con l'argomento che il formulario d'iscrizione era stato depositato fuori tempo massimo.

Il ricorrente impugna la decisione. Per comunicare i risultati della preselezione e conseguentemente invitare al deposito presso di essa del fascicolo personale nel termine di tre settimane, insolitamente la convenuta non avrebbe inviato ai concorrenti nessuna mail informativa, come aveva fatto in tutte le altre fasi della procedura di selezione. La procedura non potrebbe non essere considerata, perciò, che discontinua, inadeguata e gravemente viziata nella forma.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che, arbitrariamente, perdendo di vista lo scopo stesso della procedura, sono stati esclusi alcuni candidati qualificati che, data la circostanza suddetta, non erano stati in condizione di rispettare il breve termine impartito. Il termine di meno di tre settimane era del tutto incongruo, considerata la complessiva lunghezza della procedura, pari a nove mesi. La convenuta non avrebbe riconosciuto la reale importanza di questa fase della procedura di selezione e avrebbe omesso di adottare misure idonee ad informare del termine di scadenza tutti i candidati fino a quel momento vittoriosi. Così facendo, essa avrebbe abusato del suo potere discrezionale.