6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/23


Ricorso della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, sostenuta da Schott Glas, proposto il 22 settembre 2004

(Causa C-404/04 P)

(2004/C 273/44)

Il 22 settembre 2004, la Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, rappresentata dai sigg. Christoph Arhold e Dr. Norbert Wimmer, White & Case LLP, 62 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, sostenuta da Schott Glas.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

Annullare la sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-198/011.

2.

Dichiarare la nullità della decisione della Commissione 12 giugno 2001.

3.

In via subordinata al n. 2: rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado.

4.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2004, causa T-198/01, che ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione con cui quest'ultima qualificava come aiuto di Stato la riduzione a DEM 4 milioni del prezzo di acquisto di un'impresa privatizzata dalla Treuhandanstalt (divenuta BvS) e ne chiedeva la conseguente restituzione.

2.

La ricorrente ha sostenuto, sia nel procedimento di esame dell'aiuto sia nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, di aver diritto alla riduzione del prezzo a causa delle mutamento delle circostanze («Wegfall der Geschäftsgrunlage»; lett.: venir meno del fondamento negoziale), in quanto essa e la venditrice (la Treuhandanstalt) nel fissare il prezzo di vendita erano partite entrambe dal presupposto che il Land della Turingia avrebbe sostenuto gli investimenti della ricorrente nell'impresa privatizzata con una quota di aiuto più elevata (ammissibile per le piccole e medie imprese) derivante da fondi dell'azione comune (uno dei regimi di aiuti all'investimento a finalità regionale della Commissione). I calcoli sarebbero avvenuti sulla base di tale aiuto. Nel momento in cui è stato concesso l'aiuto nella misura normale e non aumentata, la base di calcolo sarebbe quindi mutata e il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere conseguentemente adeguato. Poiché sarebbe esistito un diritto generale all'adeguamento del prezzo di vendita, previsto dal diritto civile, spettante anche a ciascun acquirente privato, non si sarebbe potuto trattare di aiuto (assenza di vantaggio economico e di selettività ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE). Ciò varrebbe anche perché secondo il regime Treuhand vigente del momento della privatizzazione, la fissazione di un prezzo di vendita conseguentemente più basso sarebbe stata ammissibile senza problemi dal punto di vista del diritto degli aiuti.

3.

La Commissione ha respinto l'argomentazione della ricorrente dal punto di vista giuridico e ha sostenuto che le pretese nei confronti della Treuhand e della Turingia dovevano essere fatte valere separatamente. Il Tribunale di primo grado ha accolto tale argomentazione sostenendo inoltre che la ricorrente non aveva addotto alcuna prova scritta, nel corso del procedimento giurisdizionale, che comprovasse la promessa di aiuto della Turingia.

4.

Contro tali argomenti è volto il ricorso. In relazione al mutamento delle circostanze, la ricorrente fa valere in particolare i seguenti motivi:

il Tribunale avrebbe a torto negato l'esistenza di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione (art. 253 CE), in quanto sulla base della motivazione della Commissione non sarebbe comprensibile la ragione per cui quest'ultima abbia respinto la domanda presentata dalla ricorrente contro la Treuhand (oggi BvS) per mutamento delle circostanze;

qualora la motivazione della Commissione dovesse rispondere ai requisiti di cui all'art. 253 CE, il Tribunale avrebbe comunque dovuto constatare un manifesto errore di valutazione della Commissione, giacché la motivazione della Commissione sarebbe palesemente inidonea a porre in dubbio l'argomento della ricorrente relativo al mutamento delle circostanze. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto constatare una violazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione;

poiché il Tribunale si è basato su motivi non dedotti, peraltro, dalla Commissione (mancanza di prove della promessa del Land Turingia), questi sarebbero irricevibili (sostituzione di motivi) e irrilevanti (rilevante come prova non sarebbe stata la promessa della Turingia, bensì l'erronea prefigurazione delle parti in ordine all'ammontare dell'aiuto);

inoltre, il Tribunale avrebbe violato principi fondamentali del procedimento, in particolare il diritto di essere ascoltati, avendo respinto nella sentenza le istanze istruttorie della ricorrente relative alla base di calcolo e allo stesso tempo avendo fondato la sentenza sul fatto che la ricorrente non avesse provato quanto sostenuto.

5.

Oltre a tali motivi, la ricorrente deduce anche un errore di diritto in relazione ad altre omissioni di motivazione nella decisione della Commissione e l'illegittima negazione dell'esistenza di vizi procedurali sostanziali in cui sarebbe incorsa la Commissione.