6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Köln con ordinanza 15 luglio 2004 nel procedimento REWE Zentralfinanz e. G., in qualità di successore universale della ITS Reisen GmbH contro Finanzamt Köln-Mitte
(Causa C-347/04)
(2004/C 273/21)
Con ordinanza 15 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 agosto 2004, nel procedimento REWE Zentralfinanz e. G., in qualità di successore universale della ITS Reisen GmbH contro Finanzamt Köln-Mitte, il Finanzgericht Köln, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
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Se l'art. 52 (divenuto art. 43) del Trattato CE in combinato disposto con l'art. 58 (divenuto art. 48) e gli artt. 73, 73B e segg. (divenuti artt. 56 e segg.) del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione, la quale – come quella controversa nella causa principale contenuta all'art. 2bis, commi primo, n. 3, lett. a) e secondo, EstG (Einkommensteuergesetz, legge relativa all'imposta sul reddito) – limita l'immediata compensazione delle perdite derivanti dall'ammortamento sulle partecipazioni in società figlie stabilite in altri paesi della Comunità, quando queste ultime svolgono operazioni passive ai sensi della normativa nazionale e/o quando le società figlie esercitano operazioni attive ai sensi della normativa nazionale solo tramite proprie società «nipoti», mentre sono consentiti senza limitazioni ammortamenti sulle partecipazioni in società figlie stabilite nel territorio nazionale. |