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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 273/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
16 settembre 2004
nella causa C-382/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret): Cimber Air A/S contro Skatteministeriet (1)
(«Sesta direttiva IVA - Art. 15, punti 6, 7 e 9 - Esenzione delle operazioni all'esportazione al di fuori della Comunità - Nozione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale - Esenzione del rifornimento effettuato per un volo interno)
(2004/C 273/06)
Lingua processuale: il danese»
Nella causa C-382/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) con decisione 9 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2002, nella causa tra Cimber Air A/S contro Skatteministeriet, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Le disposizioni dell'art. 15, punti 6, 7 e 9, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretate nel senso che le forniture e le prestazioni di servizi contemplate da queste disposizioni e destinate ad aeromobili che effettuano voli interni, ma sono utilizzati da compagnie aeree che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento sono esentate dall'IVA. |
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2) |
Spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza rispettiva delle parti di attività internazionali e non internazionali di queste compagnie. Al fine di procedere a questa valutazione, possono essere presi in considerazione tutti gli elementi che danno un'indicazione della rilevanza relativa del tipo di trasporto interessato, in particolare il fatturato. |