23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/37


Ricorso del sig.Guy Tachelet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 luglio 2004

(Causa T-293/04)

(2004/C 262/70)

Lingua processuale: il francese

Il 9 luglio 2004, il sig. Guy Tachelet, residente a Rijmenam (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhöest, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN 2 settembre 2003 nella parte in cui:

la Commissione non ha riconosciuto al ricorrente un bonifico per anzianità di scatto di 48 mesi al momento dell'assunzione;

la Commissione non ha ricostituito la carriera nel grado del ricorrente anticipando la data della sua promozione al grado B3 e attribuendogli, all'occorrenza, una promozione al grado B2 (divenuto B*8);

la Commissione non ha compiuto un esame comparativo dei meriti per gli esercizi di promozione a decorrere dai quali il ricorrente era divenuto promuovibile al grado B3;

all'occorrenza, annullare la decisione esplicita dell'APN 16 marzo 2004 recante rigetto del reclamo del ricorrente (R/714/03);

condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo fissato provvisoriamente nell'importo di EUR 125 000 nella denegata ipotesi in cui si trovasse nell'impossibilità di ricostituire la carriera nel grado del ricorrente;

condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, che, al momento dell'assunzione, nell'ottobre 1995, era stato inquadrato al grado B5, scatto 3, si oppone alla decisione dell'APN di fissare tale inquadramento, all'atto della sua revisione, al grado B4, scatto 2, e non al grado B4, scatto 3, di non ricostituire la sua carriera e di non procedere ad un esame comparativo dei meriti per gli esercizi di promozione a decorrere dai quali il ricorrente è divenuto promuovibile al grado B3.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere:

con riguardo all'anzianità di scatto al momento dell'assunzione, la violazione delle decisioni della Commissione 6 giugno 1973 e 1o settembre 1983, relative ai criteri applicabili all'attribuzione del grado e dello scatto all'atto dell'assunzione, la violazione dell'art. 5, n. 3, dello statuto e del principio di eguaglianza nonché la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti;

con riguardo al rifiuto di procedere alla ricostituzione della carriera, la violazione degli artt. 5, n. 3, e 45 dello statuto.