23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/32


Ricorso della Compagnie Maritime Belge N.V./S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 luglio 2004

(Causa T-276/04)

(2004/C 262/63)

Lingua processuale: il francese

L'8 luglio 2004 la società Compagnie Maritime Belge N.V./S.A., con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. Denis Waelbroeck, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2004, nei casi COMP/D2/32.450 e 32.448, che infligge alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 82 del Trattato CE, o comunque ridurre sostanzialmente l'ammenda;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione 23 dicembre 1992, 93/82/CEE, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, tra altri, un'ammenda nell'ambito di un procedimento a titolo degli artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 e 82) del Trattato CE. In seguito ad un ricorso proposto dalla ricorrente contro tale decisione, la Corte di giustizia, con sentenza 16 marzo 2000 (1), ha annullato la detta decisone nella parte in cui essa infliggeva un'ammenda alla ricorrente. In seguito a tale sentenza, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 3.400.000 per le stesse infrazioni.

A sostegno del suo ricorso di annullamento di quest'ultima decisione, la ricorrente fa valere anzitutto che la Commissione avrebbe adottato la sua seconda decisione al di fuori di ogni termine ragionevole e che, pertanto, il suo diritto ad agire sarebbe estinto. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe violato i suoi diritti della difesa, riaprendo il procedimento unicamente in merito alla questione dell'ammenda. Secondo la ricorrente, la Commissione deve, quando infligge un'ammenda, valutare nuovamente le infrazioni al momento della sua nuova decisione e non potrebbe, come nel caso di specie, riferirsi a valutazioni di fatto effettuate dodici anni prima. La ricorrente sostiene anche che l'ammenda sarebbe ingiustificata, in quanto le infrazioni non sono dimostrate. In ultimo, la ricorrente fa valere che l'ammenda di cui trattasi sarebbe discriminatoria, sproporzionata, che essa sarebbe stata imposta in violazione della prassi abituale della Commissione e costituirebbe uno sviamento di potere. Essa rileva che quasi l'intera ammenda le è stata inflitta per pretesi abusi di posizione dominante commessi da una conferenza in cui essa deterrebbe solo meno di un terzo dei diritti.


(1)  Cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P.