|
23.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 262/31 |
Ricorso della Cytimo S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 luglio 2004
(Causa T-271/04)
(2004/C 262/60)
Lingua processuale: il francese
Il 5 luglio 2004 la Citymo S.A., con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Pierre Van Ommeslaghe e Isabelle Heenen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare che la responsabilità contrattuale della convenuta è sorta a seguito dell'illecito di quest'ultima e e condannarla a pagare alla ricorrente l'importo di EUR ,, importo del danno stimato, maggiorato degli interessi al tasso legale applicabile in Belgio (attualmente il 7 %) dalla data del presente ricorso fino alla data del pagamento effettivo, importo che può essere adeguato in più o in meno nel corso del procedimento; |
|
— |
in subordine, dichiarare la responsabilità della Comunità, rappresentata dalla Commissione, e condannare la Commissione a versare l'importo di EUR , a titolo di risarcimento del danno subito, nonché degli interessi moratori su tale importo dalla data della pronuncia della sentenza fino a quella del pagamento effettivo, al tasso del 6 %, importo che può essere adeguato in più o in meno nel corso del procedimento; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma di aver stipulato un contratto di locazione con la Commissione, avente ad oggetto un immobile di 16 m2 situato in Bruxelles. La Commissione avrebbe anche espresso il suo accordo affinché il locatore ordinasse i lavori interni di sistemazione richiesti.
La Commissione, tuttavia, avrebbe comunicato entro il 1o novembre 2003, data dell'entrata in vigore della locazione, che essa non intendeva né prendere in affitto il bene, né risarcire la ricorrente per i lavori già ordinati.
A sostegno delle sue richieste, la ricorrente fa valere che:
|
— |
anche se non è stato formalmente firmato dalla Commissione, il contratto di locazione in questione vincolerebbe le parti, dato che nel diritto belga il contratto si perfeziona per il solo fatto del consenso delle parti, senza alcuna formalità; |
|
— |
la responsabilità della Commissione sarebbe sorta in ragione del suo rifiuto di eseguire il contratto. |
La ricorrente chiede la risoluzione del contratto a danno della Commissione ai sensi dell'art. 1.184 del codice civile belga e la condanna di quest'ultima a risarcire il danno che essa avrebbe subito a causa di tale decisione.
In subordine, nel caso in cui il Tribunale non riconoscesse che il contratto in questione sia stato concluso, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un illecito extracontrattuale a causa della rottura della trattativa. Essa afferma, in proposito, che la convenuta ha agito in maniera contraria alla buona fede, violando il legittimo affidamento della Citymo durante la trattativa del contratto e inducendola a credere che quest'ultimo stesse per essere concluso, per poi ritirarsi omettendo di informare lealmente l'altra parte del suo mutato atteggiamento.