23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/30


Ricorso della Bic Deutschland GmbH & Co OHG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1o luglio 2004

(Causa T-270/04)

(2004/C 262/59)

Lingua processuale: il francese

Il 1o luglio 2004 la società Bic Deutschland GmbH & Co OHG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dall'avv. Dominique Voillemot, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 3 maggio 2004 con cui le si chiede il pagamento dell'ammenda che la Commissione aveva inflitto alla società Tipp-Ex con la decisione 10 luglio 1987, aumentata degli interessi calcolati in via definitiva il 28 maggio 2004, e che decide l'escussione della garanzia bancaria concessa dalla Deutschland Bank AG Frankfurt am Main;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La società ricorrente è subentrata alla società Tipp-Ex in seguito all'acquisizione, avvenuta il 1o gennaio 1997, e alla ristrutturazione interna del gruppo BIC che ne è conseguita. La società Tipp-Ex è stata la destinataria della decisione 10 luglio 1987, 87/406/CEE, con la quale la Commissione l'ha condannata ad un'ammenda di ECU 400 000 per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

La Tipp-Ex aveva proposto un ricorso avverso tale decisione e costituito una garanzia bancaria a favore della Commissione da far valere su semplice richiesta, con la quale garantiva il pagamento dell'ammenda più gli interessi al tasso dell'8 % annuo. In conformità alla prassi vigente, tale garanzia andava pagata solo in seguito a richiesta scritta della Commissione, con allegata copia conforme della sentenza della Corte. L'8 febbraio 1990 (1), quest'ultima ha respinto il ricorso della Tipp-Ex e ha confermato la decisione 10 luglio 1987.

Orbene, solo con lettera 12 febbraio 2004 la Commissione ha richiesto alla BIC il pagamento di un importo di EUR 923 747,94, comprensivo dell'importo dell'ammenda (EUR 400 000) e di quello degli interessi (EUR 523 747,94).

Dopo uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione, quest'ultima, con la decisione impugnata, ha respinto l'argomento della BIC fondato, in particolare, sulla norma della prescrizione prevista all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/74 (2), e ha richiesto il pagamento dell'importo definitivo dell'ammenda, pari a EUR 931 726,02.

A sostegno delle proprie pretese la ricorrente fa valere:

La violazione dell'art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 2988/74, il quale non consentirebbe l'esecuzione di una decisione che ha inflitto un'ammenda oltre un termine di cinque anni. Al riguardo, essa ritiene che il termine di prescrizione in questione non sia stato né interrotto, né sospeso.

La constatazione di un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il funzionamento della garanzia bancaria a semplice richiesta. In proposito, la ricorrente afferma che, da una parte, la prestazione di siffatta garanzia non costituisce pagamento dell'ammenda e che la sua mera detenzione non comporta, di per sé, l'obbligo del pagamento e, dall'altra, che l'escussione della garanzia bancaria richiede un provvedimento di esecuzione, ai sensi del regolamento n. 2988/74. Conformemente al testo stesso della garanzia in questione, tale provvedimento d'esecuzione consisterebbe in una richiesta espressa formulata dalla Commissione alla Deutsche Bank, accompagnata da una copia certificata conforme della sentenza della Corte di giustizia per lettera raccomandata.

La ricorrente fa valere inoltre la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e, in subordine, quella del principio generale del termine ragionevole.


(1)  Causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione (Racc. pag. I-261).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).