9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/23


Ricorso della Jabones Pardo, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 9 luglio 2004

(Causa T-278/04)

(2004/C 251/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 9 luglio 2004, la Jabones Pardo, S.A., con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dal sig. José Enrique Astiz Suárez, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata nelle conclusioni in relazione alla somiglianza fra i segni e i prodotti, dichiarando che l'opposizione dev'essere accolta e la domanda respinta per i prodotti delle classi 3 e 5, e

revocare la decisione affinché si proceda a una nuova e corretta comparazione tra i segni e i prodotti che identificano, tenendo conto dell'estrema somiglianza visiva e fonetica tra «YUPI» e «YUKI», così come l'identità perfetta o quasi perfetta di molti prodotti da essi identificati.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

QUIMI ROMAR S.L.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «YUKI» - Domanda n. 1.353.515 per prodotti delle classi 3, 5 e 28

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio denominativo spagnolo «YUPI» (246 715) per prodotti della classe 3 (Prodotti di profumeria, articoli di cereria, essenze e dentifrici)

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento parziale dell'opposizione per i prodotti contro i quali era diretta; in particolare «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici» (classe 3) e «prodotti farmaceutici e igienici» (classe 5)

Decisione della Commissione di ricorso:

Accoglimento del ricorso proposto dal richiedente del marchio, con annullamento della decisione impugnata nella parte in cui accoglie l'opposizione in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici» (classe 3) e «prodotti farmaceutici e igienici» (classe 5), e rigetto del ricorso della ricorrente in opposizione

Motivi di ricorso:

Interpretazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94