9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 251/17 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
2 luglio 2004
nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee
(Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 2032/2003 - Prodotti biocidi - Ricevibilità della domanda)
(2004/C 251/33)
Lingua processuale: l'inglese
Il 2 luglio 2004 il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032/2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
La domanda di procedimento sommario è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |