9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/10


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta sezione) il 10 giugno 2004, nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, M. Alvarez Moreno/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-373/04 P)

(2004/C 251/19)

Il 27 agosto 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.a F. Clotuche-Duvieusart e dal sig. D. Martin, agenti, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) del 10 giugno 2004, nelle cause riunite T-153/01 e T-323/01, M. Alvarez Moreno/Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-323/01;

2)

dichiarare irricevibile il ricorso nella causa T-323/01;

3)

in subordine, decidere essa stessa la presente controversia, conformemente all'art. 61 delle Statuto CE, e dichiarare infondato il ricorso nella causa T-323/01;

4)

condannare la sig.a Alvarez Moreno alle spese del presente giudizio e a quelle della causa T-323/01.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorso presentato dalla sig.a Alvarez Moreno nella causa T-323/01 avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto qualificando «decisione» la lettera 23 febbraio 2001 e conferendole, così, la qualità di atto pregiudizievole. Anzitutto la lettera che la ricorrente in primo grado ha indirizzato alla Commissione non contiene una domanda di decisione nel senso dell'art. 90 dello Statuto, bensì unicamente una richiesta di informazioni circa il fondamento normativo su cui la Commissione si basava per non assumere più interpreti di età superiore ai 65 anni. Ne consegue che la risposta a tale lettera non può costituire un atto pregiudizievole nel senso della suddetta disposizione. Secondariamente, la lettera 23 febbraio 2001 non contiene comunque una decisione della Commissione produttiva di effetti giuridici obbligatori, idonea a pregiudicare gli interessi della ricorrente modificando in misura apprezzabile la sua situazione giuridica.

Quanto al merito, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, da un lato, che l'art. 74 del RAA (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee) non si applichi agli agenti ausiliari assunti ai sensi dell'art. 78, terzo comma, del RAA e, dall'altro, che la normativa applicabile agli interpreti ausiliari di sessione (in prosieguo: la RIAS), adottata dall'ufficio del Parlamento europeo il 13 luglio 1999, affronti il problema della cessazione del rapporto. Invero l'art. 78, terzo comma, del RAA, che permette di sottoporre i contratti di assunzione degli interpreti di conferenza agenti ausiliari ad un regime derogatorio, riguarda esclusivamente le condizioni di assunzione e di retribuzione e non la cessazione del rapporto, sicché quest'ultima è regolamentata dall'art. 74 del RAA che fissa un limite di età. Non è corretto considerare, come ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata, che, relativamente ai contratti per giorni specifici, la cessazione del rapporto sia una condizione dell'assunzione ed introdurre in tal modo una distinzione estranea al RAA tra i contratti per pochi giorni e quelli per una durata maggiore. La RIAS, peraltro, quand'anche sia essa a doversi applicare alla cessazione del rapporto degli interpreti di conferenza agenti ausiliari, non contiene nessuna disposizione espressa sui limiti di età. Di conseguenza, nulla disponendo la RIAS, è il RAA — e dunque il suo art. 74 — a trovare applicazione.