9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 14 luglio 2004 nel procedimento The Queen ex parte — International Air Transport Association contro Department for Transport e nel procedimento The Queen ex parte — European Low Fares Airline Association e Hapag-Lloyd Express Gmbh contro Department for Transport

(Causa C-344/04)

(2004/C 251/15)

Con ordinanza 14 luglio 2004 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 12 agosto 2004, nel procedimento The Queen ex parte — International Air Transport Association contro Department for Transport e nel procedimento The Queen ex parte — European Low Fares Airline Association e Hapag-Lloyd Express Gmbh contro Department for Transport, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l'art. 6 del regolamento n. 261/2004 (1) sia invalido in quanto in contrasto con la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, nota come convenzione di Montreal 1999, in particolare con gli artt. 19, 22 e 29 della detta convenzione e se tale circostanza (unitamente ad altri fattori determinanti), infici la validità del regolamento nel suo complesso.

2)

Se l'emendamento dell'art. 5 del regolamento nel corso dell'esame del progetto da parte del comitato di conciliazione sia stato effettuato in modo incompatibile con i requisiti di procedura previsti dall'art. 251 CE, e, in caso affermativo, se l'art. 5 del regolamento sia invalido, e, in caso affermativo ancora, se tale circostanza (unitamente ad altri fattori determinanti), infici la validità del regolamento nel suo complesso.

3)

Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi), siano invalidi in quanto in contrasto con il principio della certezza del diritto e, in caso affermativo se tale invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti), infici la validità del regolamento nel suo complesso.

4)

Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi, in quanto non sono sostenuti da alcuna adeguata motivazione e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso.

5)

Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi) siano invalidi in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità, che deve essere alla base di ogni atto comunitario e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad alti fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso.

6)

Se gli artt. 5 e 6 del regolamento n. 261/2004 (o parte di essi), siano invalidi in quanto discriminano, in particolare, i membri dell'organizzazione secondo ricorrente, in un modo arbitrario e non obiettivamente giustificato e, in caso affermativo, se tale invalidità, (unitamente ad altri fattori determinanti) infici la validità del regolamento nel suo complesso.

7)

Se l'art. 7 del regolamento (o parte di esso) sia nullo o invalido in quanto l'imposizione di una responsabilità posta in forma di una cifra fissa in caso di cancellazione del volo per ragioni che non rientrano nelle limitazioni della responsabilità per circostanze eccezionali sia discriminatoria, non risponda ai criteri di proporzionalità alla base di ogni atto comunitario o non sia basata su un'adeguata motivazione e, in caso affermativo, se tale invalidità (unitamente ad ogni altro fattore determinante) infici la validità del regolamento nel suo complesso.

8)

Qualora un giudice nazionale abbia concesso un'autorizzazione ad adire il detto giudice nazionale e proporre questioni aventi ad oggetto la validità di disposizioni di un atto comunitario che considera sostenibili e non infondate, se vi siano principi di diritto comunitario implicanti presupposti o limiti che il giudice nazionale deve applicare nel decidere ai sensi dell'art. 234, n. 2, CE, se sottoporre tali questioni di validità all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).