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B)
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Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), EuGVVO:
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1)
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se un'ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest'ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché per l'azionamento di eventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), EuGVVO.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
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2)
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se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un'ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costituito, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti;
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3)
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se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall'imprenditore per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun modo rilevanti per l'insorgere del diritto sostanziale riconosciuto dal § 5j KSchG [legge austriaca sulla tutela dei consumatori].
In caso di soluzione negativa delle questioni sub 1) e 2):
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4)
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se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azionare un diritto contrattuale all'adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un diritto all'adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimilabile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa di vincita fatta dall'imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consumatore.
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