25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/20 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
8 luglio 2004
nella causa T-289/02: Telepharmacy Solutions, Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rispetto dei diritti della difesa»)
(2004/C 239/42)
Lingua processuale: l'inglese
Nella causa T-289/02, Telepharmacy Solutions, Inc., con sede in North Billerica, Massachusetts (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. R. Davis, barrister, e M. Medyckyj, solicitor, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig.ra S. Bonne), avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2002 (procedimento R 108/2001- 4), relativa alla registrazione del segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS come marchio comunitario, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |