25.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/19


SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 giugno 2004

nella causa T-186/02: BMI Bertollo Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Marchi anteriori denominativi DIESEL - Domanda di marchio comunitario figurativo DIESELIT - Impedimento relativo opposto alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2004/C 239/38)

Lingua processuale: l'italiano

Nella causa T-186/02, BMI Bertollo Srl, con sede in Pianezze San Lorenzo, rappresentata dagli avv.ti F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu e M. Bertuccelli, con domicilio eletto in Lussemburgo, controUfficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti sig. O. Montalto), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Diesel SpA, con sede in Molvena, rappresentata dagli avv.ti G. Bozzola e C. Bellomunno, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 19 marzo 2002 (causa R 525/2001-3) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la BMI Bertollo Srl e la Diesel SpA, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 30 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 del 10.8.2002.