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25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/19 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
30 giugno 2004
nella causa T-186/02: BMI Bertollo Srl contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Marchi anteriori denominativi DIESEL - Domanda di marchio comunitario figurativo DIESELIT - Impedimento relativo opposto alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2004/C 239/38)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa T-186/02, BMI Bertollo Srl, con sede in Pianezze San Lorenzo, rappresentata dagli avv.ti F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu e M. Bertuccelli, con domicilio eletto in Lussemburgo, controUfficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti sig. O. Montalto), controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Diesel SpA, con sede in Molvena, rappresentata dagli avv.ti G. Bozzola e C. Bellomunno, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 19 marzo 2002 (causa R 525/2001-3) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la BMI Bertollo Srl e la Diesel SpA, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 30 giugno 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ricorrente è condannata alle spese. |