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11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/39 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
10 giugno 2004
nella causa T-330/03, Xanthippi Liakoura contro Consiglio dell'Unione europea (1)
(«Dipendenti - Rifiuto di promozione - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»)
(2004/C 228/87)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-330/03, Xanthippi Liakoura, dipendente di ruolo del Consiglio dell'Unione europea, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. J. A. Martin, contro il Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado C1 per l'esercizio 2002 nonché una domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale (giudice unico: sig.ra P. Lindh); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 10 giugno 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |