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11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/15 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
15 luglio 2004
nella causa C-407/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche»)
(2004/C 228/28)
Lingua processuale: il finlandese
Nella causa C-407/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. M. van Beek e M. Huttunen) contro Repubblica di Finlandia (agente: sig.ra A. Guimaraes-Purokoski), avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, avendo omesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE (GU L 206, pag. 7), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
La Repubblica di Finlandia, avendo omesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE. |
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2) |
La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese. |