|
11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
15 luglio 2004
nel procedimento C-239/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt): Douwe Egberts NV contro Westrom Pharma NV e altri (1)
(«Ravvicinamento delle legislazioni - Interpretazione dell'articolo 28 CE e delle direttive 1999/4/CE e 2000/13/CE - Validità della direttiva 1999/4/CE - Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari - Divieto di indicazioni relative alla salute»)
(2004/C 228/08)
Lingua processuale: l'olandese
Nel procedimento C-239/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Douwe Egberts NV e Westrom Pharma NV, Christophe Sourainis, che opera con la denominazione «Etablissement FICS», e tra Douwe Egberts NV e FICS-World BVBA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 CE, sull'interpretazione e la validità dell'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 febbraio 1999, 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66, pag. 26), e sull'interpretazione dell'art. 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Seconda Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 luglio 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
|
1) |
L'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 febbraio 1999, 1999/4/CE, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria deve essere interpretato nel senso che, nella commercializzazione di prodotti menzionati nell'allegato di tale direttiva, non esclude che possano essere utilizzate, oltre alle denominazioni di vendita, anche altre, come un'espressione commerciale o di fantasia. |
|
2) |
L'art. 18, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in esame, che vieta i «riferimenti al dimagrimento» e i «riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione» nell'etichettatura e nella presentazione di prodotti alimentari. |
|
3) |
Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta i «riferimenti al dimagrimento» e i «riferimenti a raccomandazioni, certificati, citazioni, pareri medici o a dichiarazioni di approvazione» nella pubblicità di prodotti alimentari importati da altri Stati membri. |