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11.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/4 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
15 luglio 2004
nella causa C-144/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) - Base imponibile - Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo - Regolamento (CE) n. 603/95 - Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»)
(2004/C 228/07)
Lingua processuale: il tedesco
Nella causa C-144/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e K. Gross) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. M. Lumma), sostenuta dalla Repubblica di Finlandia (agenti: sig.re T. Pynnä e E. Bygglin) e dal Regno di Svezia (agenti: sig. A. Kruse e sig.ra A. Falk), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo applicato l'imposta sul valore aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 15 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese. |