28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/38


Ricorso della IDOM, S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 giugno 2004

(Causa T-269/04)

(2004/C 217/67)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 29 giugno 2004, la IDOM, S.A., con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dalla sig.ra Tatiana Villate Consonni, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 27 aprile 2004 nel procedimento R 153/2003-2;

annullare la decisione 3707/2002 nel procedimento di opposizione B282733, nella parte in cui rigettano posizione formulata al nome della IDOM, S.A., e ammette la registrazione del marchio impugnato per la classe 37 e parte della classe 42;

accolga le conclusioni della parte ricorrente ingiungendo alla divisione di opposizione corrispondente dell'UAMI di formulare un diniego assoluto di registrazione del marchio interessato, e

condannare l'Ufficio alle spese del presente procedimento in caso di opposizione allo stesso e rigetto delle conclusioni della ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:

Idom Incorporated

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio figurativo «IDOM» – domanda n. 1.185.800 per servizi rientranti nelle classi 35, 37 e 42 (management, consulenze e informatica).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Marchio figurativo comunitario IDOM (n. 847.236), marchi figurativi spagnoli IDOM (nn. 789.822, 789.823, 1.195.931, 2.052.591, 2.052.592, 2.052.593) e marchio denominativo spagnolo IDOM (n. 217.244), per servizi delle classi 35, 37 e 42

Decisione della divisione di opposizione:

L'opposizione è stata accolta riguardo ai servizi rientranti nella classe 35 per entrambi i marchi e respinta riguardo ai servizi rientranti nelle classi 37 e 42.

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

Interpretazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94