28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/27


Ricorso del governo di Gibilterra contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 giugno 2004

(Causa T-211/04)

(2004/C 217/49)

Lingua processuale: l'inglese

Il 9 giugno 2004 il governo di Gibilterra, rappresentato dai sig.ri Llamas, lawyer, J. Temple Lang, Solicitor, A. Petersen, lawyer, e K. Nordlander, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione nella sua integralità;

ingiungere alla Commissione il pagamento dei costi e spese legali ed altri esposti da Gibilterra nel presente caso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 marzo 2004 sul regime di aiuti che il Regno Unito si prefigge di porre in essere con riguardo alla Governement of Gibraltar Corporation Tax Reform (1) (riforma del governo di Gibilterra concernente l'imposta sulle società). In tale decisione la Commissione conclude che la riforma tributaria proposta costituisce un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune.

Il ricorrente afferma che la Commissione ritiene la riforma regionalmente selettiva nel senso che conferisce vantaggi fiscali a società di Gibilterra rispetto a società del Regno Unito e che la riforma è selettiva sotto il profilo materiale nella misura in cui specifiche caratteristiche conferiscono vantaggi fiscali a talune società di Gibilterra paragonate ad altre nella stessa Gibilterra.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente avanza in primo luogo l'argomento che la Commissione ha male applicato il diritto e commesso errori di motivazione concludendo che la riforma tributaria proposta da Gibilterra è regionalmente selettiva.

Il ricorrente sostiene in proposito che la premessa secondo cui Gibilterra fa parte del Regno Unito è errata. Secondo il ricorrente questo è evidente dal punto di vista del diritto costituzionale interno, del diritto internazionale pubblico e del diritto comunitario.

Il ricorrente sostiene poi che il principio della selettività regionale sostenuto dalla Commissione non è applicabile a Gibilterra. Ad avviso del ricorrente la decisione riguarda due autorità tributarie che sono totalmente separate e si escludono a vicenda cosicché le leggi di Gibilterra in materia tributaria non possono considerarsi deroghe al diritto tributario del Regno Unito.

In secondo luogo il ricorrente asserisce che la Commissione ha male applicato il diritto e commesso errori di motivazione concludendo che la riforma tributaria è selettiva sotto il profilo materiale. Secondo il ricorrente la riforma è di carattere generale e rappresenta una ragionevole scelta di politica economica da parte di Gibilterra.

Dal punto di vista del ricorrente le disposizioni a norma delle quali le società che non fanno profitti non vengono tassate e le società in generale non devono pagare oltre uno specifico importo massimo, sono meramente destinate ad evitare la tassazione eccessiva e non sono selettivamente applicabili a particolari gruppi o categorie.

Il ricorrente fa anche valere che la Commissione ha torto quando afferma, con riguarda alla non applicabilità dell'imposta sui salari e sulla proprietà a società senza sedi commerciali o dipendenti a Gibilterra, che la riforma esonera un settore oltremare ed è per tale ragione selettiva sotto il profilo materiale. Il ricorrente fa valere inoltre che la Commissione ha violato al riguardo forme sostanziali di procedura poiché né il Regno Unito né la ricorrente hanno avuto l'occasione di pronunciarsi su tale punto durante l'inchiesta formale.

Da ultimo il ricorrente sostiene che la riforma non può considerarsi selettiva perché il suo carattere, il suo regime generale ed i suoi tratti essenziali sono concepiti per adattarsi alle speciali caratteristiche dell'economia di Gibilterra ed in particolare alla dimensione limitata, alla scarsità di forza lavoro, all'industria dipendente dal terziario ed alla semplicità operativa per una piccola amministrazione.


(1)  Aiuto di Stato C 66/2002 – Gibraltar government corporation tax reform.