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28.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/21 |
Ricorso della Tokai Europe GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 maggio 2004
(Causa T-183/04)
(2004/C 217/39)
Lingua processuale: il tedesco
Il 25 maggio 2004 la Tokai Europe GmbH, Mönchengladbach (Germania), rappresentata dall'avv. G. Kroemer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede,
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di annullare il regolamento n. 384/2004 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (1); |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente fabbrica accendini ed importa accendini e parti di accendini. Essa contesta il regolamento (CE) della Commissione n. 384/2004.
La ricorrente fa valere che la Commissione, facendo rientrare le ruote dentate di metallo importate in Messico e ad Hong Kong per produrre sul posto accendini nella sottovoce 961390 della nomenclatura combinata quali parti (di accendini), è andata oltre il tenore letterale di tale sottovoce. Con ciò prodotti non finiti, presenti anche in altre merci non classificabili nella voce 9613, vengono classificati come parti di accendini. La Commissione ha quindi oltrepassato il suo margine di apprezzamento.
La ricorrente fa ulteriormente valere che la Commissione, avendo preso in considerazione l'impiego delle ruote dentate di metallo per la produzione di accendini, ha violato il principio della classificazione delle merci secondo le loro qualità oggettive. Nella motivazione del regolamento menzionato si fa in effetti espresso riferimento all'impiego.
Inoltre la ricorrente sostiene che la Commissione, adottando corrispondentemente a tale motivazione quale criterio di classificazione nella tariffa doganale l'impiego delle ruote dentate e non il criterio della distinguibilità, non ha osservato le note esplicative del Consiglio per la cooperazione in materia di sistema armonizzato di classificazione doganale.
(1) GU L 64, pag. 21.