28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 1o luglio 2004.

(Causa C-283/04)

(2004/C 217/30)

Il 1o luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Hans Støvlbæk e Albert Nijenhuis, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, mantenendo in essere talune disposizioni dello statuto della società TPG, ossia quelle secondo cui il capitale della società contiene un'azione specifica nominativa (golden share) che è in possesso dello Stato dei Paesi Bassi e a cui sono annessi diritti speciali per quanto riguarda l'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi dell'impresa, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi derivanti per tale Stato membro dagli artt. 56 e 43 CE,

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Nel 1998 la Koninklijke PTT Nederland NV veniva divisa in due società autonome: la Koninklijke KPN NV (KPN), per l'attività di telecomunicazione, e la TNT POSTGROEP NV (TPG), per la logistica e la distribuzione. Il capitale della società TPG comprende, oltre alle azioni comuni e alle azioni privilegiate, un'azione specifica nominativa a cui sono annesse determinate prerogative. Tale azione specifica è attualmente in possesso dello Stato dei Paesi Bassi.

In base allo statuto, a tale azione specifica sono annessi diritti speciali in relazione all'approvazione di determinate decisioni che vengono prese dai competenti organi delle società.

Secondo la Commissione i diritti annessi all'azione specifica limitano le libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento. Tali speciali poteri possono, anche se non sono specificamente discriminatori, rendere difficile l'acquisizione di azioni nell'impresa interessata e scoraggiare gli investitori di altri Stati membri dall'investire nel capitale di tale impresa. Tali diritti hanno infatti come conseguenza una considerevole limitazione dei diritti normalmente connessi agli investimenti diretti nella TPG. Essi possono pertanto pregiudicare la libera circolazione dei capitali e così costituiscono una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 del Trattato CE.

Dato che tali speciali poteri pongono nel contempo lo Stato dei Paesi Bassi in condizione di esercitare un'autorità predominante sulla gestione e sull'andamento generale degli affari dell'impresa, essi influiscono inoltre sugli investimenti diretti e per questi motivi possono anche costituire una restrizione alla libertà di stabilimento sancita all'art. 43 del Trattato CE.

La Commissione non contesta che la garanzia di un sistema postale ben funzionante quale intesa dal governo dei Paesi Bassi possa essere un motivo imperativo di interesse generale. La Commissione afferma tuttavia che i diritti connessi alla «golden share» riguardano anche i servizi postali che non rientrano tra i servizi universali quali definiti nella direttiva 97/67/CE (come ad esempio la posta celere o i servizi logistici); tali servizi non sono pertanto basati su motivi imperativi di interesse generale che giustifichino limitazioni dei fondamentali principi base del Trattato CE. Inoltre le autorità olandesi non hanno fatto alcun uso di tutte le possibilità previste nella direttiva 97/67/CE per garantire l'effettuazione di servizi postali universali. Sotto questo profilo va segnalato che con la direttiva 2002/39/CE sono estese le possibilità per gli Stati membri di stabilire controlli e procedure specifiche al fine di provvedere a che i servizi riservati siano rispettati. Sotto tale profilo l'uso del meccanismo dei poteri speciali non appare proporzionale rispetto all'obiettivo perseguito. Infine il carattere discrezionale dell'esercizio dei poteri speciali è incompatibile con le condizioni formulate nella giurisprudenza della Corte.